Il marchio CE che può distruggerti l’azienda

Se importi dall’extra-UE, il rischio è tuo.

Te lo diciamo senza giri di parole: se acquisti direttamente macchinari extra-UE (laser, presse piegatrici, cesoie, calandre, saldatrici, ecc.) e li fai entrare in Italia, diventi l’operatore economico responsabile dell’immissione sul mercato. Con il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230, gli obblighi del fabbricante ricadono sull’importatore.

L’importatore ha obblighi stringenti di verifica della conformità prima dell’immissione sul mercato.

La conseguenza pratica? Se qualcosa non va, paghi tu: fermi in dogana, sequestri in reparto, sanzioni, procedimenti penali e linee ferme.

Perché il “CE” sull’etichetta non basta

Documenti dal suono rassicurante – Attestation of Conformity, Quality System Certificate, Certificate of Compliance, Safety Declarationnon sostituiscono la Dichiarazione UE di Conformità, il fascicolo tecnico e le istruzioni (anche digitali) nella lingua del Paese d’uso previsti dalla Direttiva Macchine.

Senza questi elementi, la marcatura CE non è valida.

I 7 RISCHI CAPITALI

 

FERMO IN DOGANA ogni giorno in dogana brucia cassa e margini; se la macchina non è “CE” sul serio, rischi di non vederla mai entrare in officina.
Riferimenti legislativi Reg. (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e cooperazione Dogane); prassi ADM sui controlli in ingresso.
Sanzioni / Penali
  • Giacenza e stoccaggio a tariffa giornaliera: il contatore parte subito (magazzino, demurrage/detention container).
  • Perizie tecniche obbligatorie (e traduzioni giurate) a tuo carico.
  • Respingimento o distruzione: perdi la merce e il corrispettivo, paghi rientro/smaltimento.
  • Sblocco solo dopo adeguamenti: marcatura/documenti CE in regola, manuale in italiano, prove aggiuntive e nuove ispezioni $\rightarrow$ settimane di fermo.
  • Effetto domino: segnalazione alle autorità = controlli rinforzati sulle spedizioni successive e sanzioni amministrative se emergono non conformità.

 

SEQUESTRI E FERMI IMMEDIATI ASL/Ispettorato possono sospendere l’uso o sequestrare la macchina non sicura e la tua azienda brucia cassa finché non metti tutto a norma e paghi.
Riferimenti legislativi D.Lgs. 81/2008, art. 14 (provvedimenti e sospensione); poteri degli organi di vigilanza (ASL/INL).
Sanzioni / Penali
  • Se non ottemperi al provvedimento di sospensione: arresto fino a 6 mesi.
  • Per la revoca della sospensione è richiesto:
    1. l’eliminazione del pericolo
    2. il pagamento di “somma aggiuntiva” prevista per ciascuna fattispecie dell’Allegato I
  • Nel frattempo retribuzioni e contributi dei lavoratori interessati restano dovuti e c’è il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutta la sospensione e possibile interdizione alle gare fino al doppio del periodo.

 

MACCHINE NON CONFORMI O SENZA DOCUMENTI senza Dichiarazione UE di Conformità, manuale in italiano e fascicolo tecnico, il “CE” è carta straccia: paghi, adegui e resti fermo
Riferimenti legislativi D.Lgs. 17/2010, art. 15 (regime sanzionatorio).
Sanzioni / Penali (esempi)
  • Requisiti essenziali (All. I) mancanti: 4.000 €– 24.000 €.
  • Fascicolo tecnico (All. VII) o Dichiarazione UE (All. II) assenti: 2.000 €–12.000 €.
  • Marcatura CE/segni ingannevoli: 1.000 €–6.000 €.
  • Pubblicità di macchine non conformi: 1.000 €–6.000 €.
  • Tutte le spese delle verifiche sono a carico del datore di lavoro.

 

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO in caso di lesioni gravi/morte scatta la responsabilità personale penale del datore di lavoro. Niente alibi: la colpa non si scarica sul fornitore estero; rispondi tu.
Riferimenti legislativi c.p. art. 589 (omicidio colposo) – aggravante antinfortunistica; c.p. art. 590 (lesioni colpose); c.p. art. 40, co. 2 (omissione = cagionare).
Sanzioni / Penali
  • Omicidio colposo (art. 589 c.p., aggravante antinfortunistica): reclusione 2–7 anni.
  • Lesioni colpose (art. 590 c.p.): fino alla reclusione per lesioni gravi/gravissime.
  • Omissione (art. 40, co. 2 c.p.): non impedire l’evento = cagionarlo.

 

VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA se la sicurezza vacilla, paghi, ti fermi e resti nel mirino delle Autorità
Riferimenti legislativi D.Lgs. 81/2008: art. 70–71 (requisiti/obblighi attrezzature), art. 87 (sanzioni); DM 20/09/2023 (rivalutazione importi).
Sanzioni / Penali
  • Art. 87, c.2: arresto 3–6 mesi oppure ammenda €3.559,60–€9.112,57.
  • Art. 87, c.3: arresto 2–4 mesi oppure ammenda €1.423,83–€6.834,44.
  • Art. 87, c.4: sanzioni amministrative €711,92–€2.562,91.
  • Importi aggiornati (DM 20/09/2023): dal 01/07/2023 le multe pesano di più.
  • E non finisce qui: oltre alle multe, rischi sospensione dell’uso (art. 14), fermo linea e ispezioni a raffica.

 

DANNO ECONOMICO E OPERATIVO Fermi macchina, penali contrattuali, consulenze/perizie, adeguamenti post-ispezione: ogni giorno di fermo brucia cassa e finché non metti tutto a norma paghi e resti fermo.
Riferimenti legislativi Provvedimenti di sospensione (art. 14 D.Lgs. 81/2008) e misure di vigilanza del mercato (Reg. 2019/1020).
Sanzioni / Penali
  • Produzione a zero, costi al massimo: durante la sospensione retribuzioni e contributi restano dovuti.
  • Mercato chiuso: divieto di contrattare con la PA e possibile interdizione alle gare.
  • Per riaprire paghi tu: “somme aggiuntive” per la revoca (più eventuali importi dell’Allegato I) e tutti gli adeguamenti post-ispezione.
  • Dogana = drenaggio di cassa: costi di giacenza e perizie obbligatorie interamente a tuo carico.
  • Effetto cascata: penali contrattuali, ritardi, margini erosi e clienti persi.

 

Danno reputazionale e interdizioni Provvedimenti e segnalazioni restano tracciati presso le autorità con impatto negativo su bandi, clienti e auditors: perdi bandi, perdi fiducia, perdi mercati—e la macchia non si lava.
Riferimenti legislativi Rete UE di vigilanza del mercato (Reg. 2019/1020) e provvedimenti ex art. 14 D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni / Penali
  • Provvedimenti e segnalazioni restano tracciati nei registri delle autorità.
  • Gare pubbliche chiuse: interdizione a partecipare per un periodo almeno doppio della sospensione (fino a 2 anni).
  • Recidivo? raddoppio delle somme aggiuntive e vigilanza serrata sulle attività future.
  • Rating e qualifiche a picco: esclusioni da vendor list, audit più duri, premi assicurativi più alti.
  • Bandierina rossa sulle spedizioni: controlli rafforzati su lotti successivi e tempi di sdoganamento che si allungano.

 

Il CE di facciata non ti protegge: senza i documenti corretti e le verifiche prima dello sdoganamento e prima dell’uso, rischi tu — alla frontiera, in officina e in tribunale.

Nota legale: questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza professionale. In caso di dubbio, rivolgiti al tuo RSPP/consulente legale o a un organismo notificato.

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